Una società ha citato in giudizio una banca, accusandola di aver agevolato l'appropriazione indebita di fondi da parte del suo procuratore speciale attraverso l'incasso irregolare di assegni non trasferibili. Successivamente, la società ha tentato di ampliare la domanda includendo contestazioni relative ad assegni trasferibili e violazioni della normativa antiriciclaggio. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di queste nuove domande, qualificandole come una 'mutatio libelli' (una domanda nuova) vietata, anziché una semplice modifica consentita, poiché introdotte oltre i termini processuali e tali da alterare l'oggetto del contendere.
Continua »