Un dipendente del settore autotrasporti ha chiamato in giudizio la ditta datrice di lavoro e le aziende committenti per ottenere il saldo di differenze retributive. Il tribunale originariamente adito ha negato la propria competenza territoriale nel rito del lavoro, ritenendo che il parcheggio utilizzato per il carico e la sosta dei mezzi, appartenente a terzi, non costituisse una sede dell'impresa. Il dipendente ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, statuendo che la nozione di dipendenza aziendale include qualsiasi nucleo minimo di beni organizzati, come un deposito o un parcheggio furgoni, a prescindere dal titolo di proprietà dell'area. Di conseguenza, la causa deve proseguire presso il tribunale più vicino al luogo di svolgimento effettivo della prestazione lavorativa.
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