Una ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, ha chiesto alla Corte di Cassazione di correggere una precedente sentenza che la condannava al pagamento del cosiddetto "doppio contributo". La Corte ha rigettato l'istanza, chiarendo che la pronuncia del giudice si limita ad attestare il presupposto processuale (l'esito negativo dell'impugnazione) che fa scattare l'obbligo. Spetta poi alla cancelleria, in fase di riscossione, verificare le condizioni soggettive, come l'ammissione al gratuito patrocinio, che esentano effettivamente dal pagamento. Pertanto, non sussiste alcun errore materiale da correggere.
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