Un contribuente, erede, aveva impugnato una cartella di pagamento fino alla Corte di Cassazione. Durante il processo, ha aderito ai programmi di rottamazione dei debiti (ter e quater), pagando quanto dovuto. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, stabilendo che l'adesione a tali definizioni agevolate preclude l'esame nel merito del ricorso e non comporta il pagamento del doppio contributo.
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