Una contribuente, socia di una società a responsabilità limitata unipersonale, riceveva una cartella esattoriale per maggiori imposte non dichiarate relative all'anno 2001. Dopo aver contestato l'atto impositivo e aver affrontato i primi due gradi di giudizio, la donna presentava ricorso in Cassazione. Nelle more del procedimento di legittimità, la contribuente decideva di accedere alla misura straordinaria della definizione agevolata per i ruoli affidati all'agente della riscossione, versando integralmente gli importi dovuti e formalizzando la rinuncia al giudizio pendente. I giudici della Suprema Corte hanno dichiarato l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, escludendo l'obbligo di versare il doppio contributo unificato poiché la chiusura della causa derivava dal regolare pagamento delle somme previste dalla sanatoria.
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