Un'azienda, licenziataria esclusiva di un brevetto per la lavorazione del marmo, cita in giudizio un'impresa concorrente per contraffazione. Quest'ultima si difende chiedendo la nullità del brevetto. La causa arriva fino in Corte di Cassazione, ma prima della decisione finale le due società raggiungono un accordo. La Corte, prendendo atto della transazione, dichiara la cessazione della materia del contendere, chiudendo formalmente il processo. Viene inoltre stabilito un importante principio: in caso di accordo, la parte che aveva presentato il ricorso non deve pagare la sanzione del 'doppio contributo unificato', prevista invece per le impugnazioni respinte o inammissibili.
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