Un'azienda televisiva, dopo aver perso in primo e secondo grado una causa contro un Ente Regionale per la revoca di un finanziamento, ha presentato ricorso in Cassazione. Durante il giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. La Corte di Cassazione, applicando un orientamento consolidato, ha dichiarato il ricorso inammissibile per cessazione della materia del contendere, chiarendo che la transazione sostituisce la sentenza impugnata, impedendole di diventare definitiva.
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