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Doppia Imposizione Internazionale

11 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Doppia imposizione internazionale: sì al rimborso dei dividendi
Una società madre francese, detentrice di quasi tutte le azioni di una controllata italiana, riceveva dividendi da quest'ultima subendo una ritenuta del 5%. La società francese chiedeva al fisco italiano il rimborso di metà del credito d'imposta, come previsto dalla convenzione bilaterale contro la doppia imposizione internazionale. L'Agenzia delle Entrate negava il rimborso, sostenendo che l'esenzione parziale dei dividendi in Francia impedisse il beneficio. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla società francese, stabilendo che il rimborso spetta anche se lo Stato estero applica regimi di esenzione. Non serve dimostrare l'effettivo pagamento materiale dell'imposta all'estero, ma basta che i dividendi abbiano concorso a formare il reddito complessivo della società madre.
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Doppia imposizione internazionale: l’IRAP si scarica all’estero
Un'impresa immobiliare italiana vende un immobile in Francia, pagando le tasse sulle plusvalenze al Fisco francese. Poiché l'imposta estera supera quella italiana sul reddito, la società chiede il rimborso della differenza scomputandola dall'IRAP dovuta in Italia. L'Agenzia delle Entrate nega il rimborso, sostenendo che l'IRAP non sia coperta dalla Convenzione bilaterale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della società. I giudici stabiliscono che, per evitare la doppia imposizione internazionale, l'IRAP deve essere equiparata alla vecchia ILOR, espressamente inclusa nel trattato tra Italia e Francia. Di conseguenza, il credito d'imposta per le tasse pagate all'estero può essere legittimamente utilizzato per abbattere l'IRAP dovuta in Italia.
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Doppia imposizione internazionale: lavoratore batte il fisco
Un lavoratore residente in Germania, dipendente di una società italiana, ha chiesto il rimborso dell'Irpef trattenuta in Italia sulla quota di stipendio relativa alle trasferte di lavoro svolte all'estero. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso, e i giudici di merito avevano confermato il diniego per mancanza di prova dell'effettiva tassazione in Germania. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che per evitare la doppia imposizione internazionale rileva il luogo in cui la prestazione è fisicamente eseguita. Inoltre, per beneficiare delle tutele convenzionali, il contribuente deve solo dimostrare la propria residenza fiscale all'estero (che comporta una soggezione astratta alle imposte), senza dover provare l'effettivo pagamento delle tasse nello Stato estero. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Doppia imposizione internazionale: vince il lavoratore all’estero
Un lavoratore residente in Germania ha chiesto il rimborso dell'Irpef trattenuta in Italia sulle somme percepite per l'attività lavorativa svolta all'estero alle dipendenze di una società italiana. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, ritenendo che il rapporto di lavoro facesse capo a un datore di lavoro italiano. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che per evitare la doppia imposizione internazionale rileva unicamente il luogo in cui la prestazione è fisicamente eseguita. Inoltre, per beneficiare delle tutele convenzionali, il lavoratore deve solo dimostrare la propria residenza fiscale all'estero, che comporta un potenziale assoggettamento a imposta, senza dover provare l'effettivo pagamento delle tasse nello Stato estero. La causa è stata rinviata per un nuovo giudizio.
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Doppia imposizione internazionale: tasse solo sui giorni in Italia
Il caso riguarda un lavoratore residente in Germania, dipendente di una società italiana, che ha chiesto il rimborso delle imposte trattenute in Italia per l'attività lavorativa svolta all'estero. L'Amministrazione Finanziaria aveva negato il rimborso, sostenendo che il rapporto di lavoro fosse unitario e prevalentemente italiano. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che per i non residenti la tassazione in Italia si applica solo sui giorni di lavoro effettivamente prestati sul territorio nazionale, in base al principio della presenza fisica. Inoltre, per evitare la doppia imposizione internazionale, non serve dimostrare il pagamento effettivo delle tasse all'estero, ma basta certificare la residenza fiscale straniera, che comporta l'assoggettamento potenziale alle imposte di quel Paese. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Doppia imposizione internazionale: pensionata batte il Fisco
Una pensionata italiana trasferitasi in Portogallo ha chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta dall'INPS sulla sua pensione, invocando la Convenzione bilaterale contro la doppia imposizione internazionale. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che la pensione fosse esente in Portogallo e che mancassero le prove della reale residenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco. I giudici hanno chiarito che per evitare la doppia imposizione internazionale è sufficiente il potenziale assoggettamento alle imposte nello Stato di residenza, a prescindere dall'effettivo prelievo fiscale. Inoltre, la contribuente ha ampiamente dimostrato la sua residenza all'estero per oltre 183 giorni tramite l'iscrizione all'AIRE, il contratto di affitto a Porto e le certificazioni delle autorità portoghesi. La pensionata ottiene così il definitivo rimborso delle somme trattenute e la condanna del Fisco alle spese.
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Doppia imposizione internazionale: il fisco perde contro il cittadino
Un cittadino britannico ha richiesto il rimborso del credito d'imposta sui dividendi distribuiti da una società italiana nel 1998, invocando la convenzione contro la doppia imposizione internazionale tra Italia e Regno Unito. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso tramite silenzio-rifiuto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando il diritto del contribuente al rimborso. I giudici hanno stabilito che la documentazione dell'ufficio fiscale inglese provava l'effettivo assoggettamento a tassazione dei dividendi nel Regno Unito. Inoltre, l'amministrazione finanziaria non aveva tempestivamente impugnato la questione della residenza fiscale nei gradi precedenti. Di conseguenza, il fisco è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, confermando la vittoria del cittadino straniero.
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Doppia imposizione internazionale: l’azienda batte il fisco
Un'azienda di moda italiana ha organizzato una sfilata in Italia, incaricando alcune società del Regno Unito di reperire modelli, truccatori e stilisti stranieri. L'Amministrazione Finanziaria ha contestato la mancata applicazione della ritenuta alla fonte del 30% sui pagamenti effettuati a queste società estere. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda. I giudici hanno stabilito che i trattati internazionali contro la doppia imposizione internazionale prevalgono sulle leggi nazionali. Poiché né le società intermediarie né i singoli professionisti stranieri avevano una stabile organizzazione o una base fissa in Italia, i loro compensi non potevano essere tassati nel territorio italiano. Di conseguenza, l'azienda italiana non era obbligata a trattenere alcuna imposta alla fonte.
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Doppia imposizione internazionale: Fisco battuto da ente esente
L'Ente Previdenziale Svizzero ha investito in azioni italiane ottenendo dei dividendi, tassati in Italia al ventisette per cento. L'ente ha chiesto il rimborso parziale per applicare l'aliquota del quindici per cento prevista dall'accordo contro la doppia imposizione internazionale tra Italia e Svizzera. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso, sostenendo che l'ente non fosse tassato in Svizzera e non fosse il beneficiario effettivo dei fondi. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che l'esenzione fiscale in Svizzera non fa perdere la qualifica di residente e che l'ente gestisce autonomamente i fondi per scopi previdenziali, confermando il suo diritto al rimborso.
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Doppia imposizione internazionale: fisco battuto da un pensionato
Un pensionato italiano trasferitosi in Portogallo ha chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF trattenute dall'INPS sulla sua pensione nel 2016. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che l'uomo non avesse dimostrato l'effettivo pagamento delle tasse in Portogallo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando il diritto al rimborso. I giudici hanno chiarito che, per evitare la doppia imposizione internazionale, è sufficiente che il contribuente sia potenzialmente assoggettabile alle imposte nello Stato di nuova residenza, senza che sia necessario dimostrare l'effettivo prelievo fiscale subito all'estero.
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Doppia imposizione: Cassazione sul rimborso pensioni
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria contro un pensionato residente in Svizzera, confermando il suo diritto al rimborso delle ritenute sulla pensione INPS. La sentenza chiarisce che per evitare la doppia imposizione internazionale è sufficiente il 'potenziale assoggettamento' a tassazione nello Stato di residenza e che la certificazione fiscale può provenire da un'autorità cantonale svizzera, senza formule sacramentali.
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