Un'Azienda contestava la rendita catastale del suo impianto eolico, escludendo la torre eolica dal calcolo, basandosi sull'Art. 1, comma 21, Legge 208/2015. L'Agenzia delle Entrate includeva la torre, ritenendola una costruzione. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione all'Agenzia. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, rinviando il caso. Ha stabilito che il giudice di merito deve accertare se la torre sia un macchinario o impianto funzionale alla produzione di energia. Se lo è, non deve essere inclusa nel calcolo della rendita catastale degli impianti eolici.
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