Un'Azienda Eolica ha aggiornato la rendita catastale del suo parco eolico, escludendo le torri di sostegno, ritenendole non rilevanti fiscalmente dopo la Legge di Stabilità 2016. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, aumentando la rendita. I giudici di primo e secondo grado hanno dato ragione all'Azienda. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che le torri eoliche, essendo essenziali al processo di produzione energetica, rientrano tra gli elementi da escludere dalla Rendita catastale impianti eolici, secondo l'Art. 1, comma 21, della Legge n. 208/2015. L'Agenzia ha perso e deve pagare le spese legali.
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