Un Ristoratore storico, inquilino di un immobile pubblico, ha contestato la vendita "in blocco" dell'edificio a una Società Acquirente. L'immobile, originariamente dell'Ente Previdenziale, era stato conferito a un Fondo Immobiliare Pubblico gestito da una Società di Gestione. Il Ristoratore lamentava la violazione dei suoi diritti di prelazione e opzione. Il TAR aveva riconosciuto la giurisdizione ordinaria, ma il Consiglio di Stato aveva optato per quella amministrativa, ritenendo in gioco il legittimo esercizio del potere pubblico. La Corte di Cassazione, invece, ha stabilito che la **giurisdizione vendita immobili pubblici** da parte del Fondo è di natura privatistica. La controversia spetta quindi al giudice ordinario.
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