Una società affittuaria di un'azienda di distribuzione carburanti ha citato in giudizio la società concedente per la violazione del diritto di prelazione. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno per mancato guadagno, sottolineando che l'attore non aveva fornito prove concrete del pregiudizio subito. La sentenza chiarisce che, per ottenere il risarcimento del danno, non basta dimostrare l'inadempimento, ma è necessario provare l'esistenza effettiva del danno ('an'), non potendo il giudice ricorrere a una valutazione equitativa in assenza di tale prova fondamentale.
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