Un Comune contestava a una contribuente il diritto all'Esenzione ICI abitazione principale perché il marito aveva trasferito la propria residenza anagrafica in un altro municipio. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 112/2025, che ha dichiarato illegittimo l'obbligo di coabitazione dell'intero nucleo familiare per accedere al beneficio, l'ente locale ha annullato gli avvisi di accertamento in autotutela. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Tuttavia, per l'interesse generale della legge, le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto: l'Esenzione ICI abitazione principale spetta al proprietario che vi dimora abitualmente, a prescindere dalla residenza dei suoi familiari. Il contribuente ottiene l'annullamento della pretesa fiscale con spese compensate.
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