Un Comune ha contestato l'esenzione IMU abitazione principale a un contribuente, sostenendo che l'immobile non fosse la sua dimora abituale poiché lavorava in una città distante 170 km e aveva concesso l'uso gratuito della casa al fratello. Il contribuente aveva però mantenuto la residenza anagrafica nell'immobile fin dal 2011. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, stabilendo che, una volta stabilita la residenza, spetta all'amministrazione finanziaria provare l'effettivo spostamento della dimora abituale. La Corte ha chiarito che la dimora non è un mero dato aritmetico-temporale, ma include legami affettivi e sociali. Poiché il Comune non ha fornito prove sufficienti del venir meno del requisito, il diritto all'agevolazione è stato confermato.
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