Alcuni soci cedono le proprie quote societarie a una società acquirente, la quale omette di saldare il prezzo pattuito. I soci cedenti inviano una formale diffida ad adempiere e, a fronte dell'inadempimento, chiedono la risoluzione del contratto e la restituzione delle quote. Nel frattempo, la società acquirente accede a una procedura concorsuale. La società acquirente contesta l'ammissibilità della domanda, sostenendo che la protezione concorsuale blocchi qualsiasi pretesa restitutoria sui beni aziendali. La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'azienda. I giudici chiariscono che l'azione per la risoluzione del contratto in concordato e la relativa condanna alla restituzione sono pienamente ammissibili, poiché il blocco concorsuale riguarda unicamente le azioni esecutive e cautelari, fermo restando che l'effettivo recupero del controvalore seguirà le regole della procedura concorsuale.
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