Un Ente Pubblico ha risolto un contratto di appalto per la messa in sicurezza stradale, accusando l'Impresa Appaltatrice di grave ritardo. L'Impresa ha reagito dimostrando che il ritardo derivava da un progetto incompleto e carente fornito dall'Ente stesso. I giudici di merito hanno dichiarato risolto il contratto per colpa dell'Ente, condannandolo al risarcimento danni da risoluzione. L'Ente ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che le riserve iscritte dall'Impresa durante i lavori non potessero essere usate per quantificare il danno da risoluzione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che le riserve, pur non determinando un risarcimento automatico, possono essere legittimamente utilizzate dal giudice come base probatoria per accertare e quantificare il danno subito dall'appaltatore a causa dell'inadempimento della stazione appaltante.
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