Una persona ha inviato messaggi offensivi in una chat di gruppo WhatsApp. La destinataria, inizialmente attiva, ha poi smesso di rispondere ai messaggi. L'autrice dei messaggi ha sostenuto che si trattasse di ingiuria, oggi depenalizzata, poiché la vittima era "presente" nella chat. La Corte di Cassazione ha invece chiarito che la "presenza virtuale" in una chat di gruppo non è automatica. Se la persona offesa non legge e risponde in tempo reale, ma solo in un secondo momento, si configura il reato di diffamazione via chat. La Corte ha quindi rigettato il ricorso dell'imputata, confermando la condanna per diffamazione e il risarcimento delle spese legali alla parte offesa.
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