Un professionista ha chiesto il risarcimento danni per diffamazione nei confronti di una controparte aziendale. La presunta lesione dell'onorabilità derivava dall'affermazione, contenuta in uno scritto difensivo, di condanne penali già subite dal richiedente, laddove all'epoca i procedimenti risultavano soltanto pendenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'errata indicazione temporale delle condanne non costituisce automaticamente un'offesa diffamatoria. Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che il risarcimento danni per diffamazione richiede sempre la prova concreta del danno subito, patrimoniale o non patrimoniale, escludendo che il pregiudizio possa considerarsi presunto o esistente di per sé senza un'adeguata dimostrazione fattuale.
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