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Diffamazione A Mezzo Stampa

106 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Il reato che si commette quando si offende la reputazione di una persona comunicando con più persone attraverso mezzi di pubblicità come la stampa o, per estensione, internet e i social network.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Diffamazione a mezzo stampa: risarcibile il danno per false notizie
Una società alberghiera ha citato in giudizio la redazione di un quotidiano per diffamazione a mezzo stampa. Il giornale aveva diffuso articoli non veritieri circa la presenza di scarichi inquinanti e liquami nel tratto di mare antistante la struttura ricettiva. La Corte di Appello aveva negato il risarcimento del danno all'immagine, escludendo l'uso delle presunzioni e assolvendo il direttore per mancato ordine di pubblicazione. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale decisione, affermando che il danno non patrimoniale subito da una società può essere provato anche tramite indizi gravi, precisi e concordanti. La Suprema Corte ha inoltre sancito che il direttore risponde per colpa omissiva qualora non impedisca la pubblicazione del testo lesivo.
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Diffamazione a mezzo stampa: Giornalista assolta, vittima condannata
Un Lavoratore ha citato in giudizio un Giornalista e un Gruppo Editoriale per diffamazione a mezzo stampa. L'articolo contestato collegava il Lavoratore, come socio occulto di una società, a presunte infiltrazioni camorristiche e incentivi statali illeciti. Il Tribunale di Monza aveva riconosciuto la diffamazione, ma la Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la decisione, qualificando l'articolo come legittima critica e commento ironico. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Lavoratore, confermando che la valutazione delle espressioni giornalistiche spetta ai giudici di merito e che la motivazione della Corte d'Appello era logica. Il Lavoratore deve quindi restituire le somme e pagare le spese legali.
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Gioiellieri vs Quotidiano: La Cassazione e la Diffamazione a mezzo stampa
I proprietari di una gioielleria hanno citato in giudizio un quotidiano per **diffamazione a mezzo stampa**. L'articolo, che commentava un omicidio e un furto di preziosi, menzionava "il primo ricettatore del Borgo Orefici" e il ritrovamento di fedi nuziali in un "negozio del borgo", con una foto dell'insegna della loro attività. Essi ritenevano che l'accusa di "ricettazione" danneggiasse la loro immagine. Il Tribunale aveva dato loro ragione, ma la Corte d'Appello ha escluso la diffamazione, interpretando le frasi come non direttamente offensive e contestualizzate in un'indagine più ampia. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dei gioiellieri inammissibile, confermando che l'articolo non era diffamatorio nei loro confronti.
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Diffamazione a mezzo stampa: Cassazione annulla risarcimento ridotto
Un medico, assolto da accuse penali, ha citato un editore e un direttore per diffamazione a mezzo stampa a causa di un articolo fuorviante. Il Tribunale ha riconosciuto un risarcimento, poi ridotto in Appello. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione d'Appello. Ha ritenuto che la motivazione sulla riconoscibilità dell'errore e sull'attenuazione del danno fosse insufficiente. La Suprema Corte ha rinviato il caso per una nuova valutazione del risarcimento, riaffermando l'importanza di una motivazione chiara e logica.
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Diffamazione a mezzo stampa e uso figurato di rissa
Un professionista citava in giudizio una testata editoriale chiedendo il risarcimento per diffamazione a mezzo stampa a causa di un articolo su un acceso alterco in una sede televisiva. Il testo qualificava l'episodio con il termine 'rissa'. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria. I giudici hanno chiarito che l'uso figurato del termine 'rissa', inteso come aspro scontro verbale arricchito da toni satirici e ironici, rientra pienamente nel diritto di cronaca. Sussistono la verità del fatto centrale, l'interesse pubblico all'informazione e la continenza formale dell'esposizione. Di conseguenza, l'articolo non integra alcun illecito civile e il ricorrente deve pagare le spese processuali.
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Diffamazione a mezzo stampa: l’imprenditore vince contro il giornale
Un articolo di giornale ha accusato un imprenditore di essere un evasore fiscale, basandosi sulle dichiarazioni della sua ex moglie. Questa accusa si è rivelata falsa. L'imprenditore ha citato in giudizio la società editrice, il direttore e la giornalista per diffamazione a mezzo stampa. Dopo un primo grado sfavorevole, la Corte d'Appello ha condannato i responsabili al risarcimento del danno non patrimoniale. La Corte di Cassazione ha confermato questa condanna. Ha ritenuto che l'articolo non rispettasse i requisiti di verità e pertinenza, elementi essenziali per il legittimo esercizio del diritto di cronaca. La notizia riguardava fatti privati e l'accusa di evasione era infondata.
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Diffamazione a mezzo stampa: post social e condanna
Un giornalista ha pubblicato un articolo accusando falsamente un magistrato di aver favorito un politico in una decisione amministrativa per vicinanza partitica. La notizia derivava da un post social e conteneva gravi inesattezze sulla reale composizione del collegio giudicante. I giudici di merito hanno condannato il redattore per il reato di diffamazione a mezzo stampa e il direttore per omesso controllo. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne dichiarando inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che il diritto di inchiesta e la critica giudiziaria richiedono una scrupolosa verifica delle fonti. L'affidamento incauto a un messaggio online non esclude la colpa né giustifica la diffamazione.
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Diffamazione a mezzo stampa: Accusa nel libro, ricorso straordinario bocciato
Una Scrittrice è stata condannata per diffamazione a mezzo stampa, avendo pubblicato un libro in cui descriveva un cavallo, riconducibile a due Sorelle, come morto 'dopo anni di stenti' a causa di 'egoismo cieco'. Dopo che la Corte d'Appello aveva dichiarato il reato improcedibile per una Sorella e prescritto per l'altra, la Scrittrice ha presentato un ricorso straordinario per cassazione, lamentando errori di fatto nella precedente sentenza della Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché gli errori invocati erano già stati corretti o non erano decisivi per l'esito della precedente decisione. La Scrittrice è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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Diffamazione a mezzo stampa: magistrato tutelato, autrice condannata
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un'autrice per diffamazione a mezzo stampa. L'autrice aveva pubblicato un articolo che offendeva la reputazione di un magistrato, inserendo il suo nome in una lista di presunti affiliati a una "Massoneria", fatto rivelatosi falso. L'imputata ha impugnato la sentenza lamentando la mancata ammissione di nuove prove, il diniego della sospensione condizionale della pena, l'incompetenza territoriale del tribunale e la provvisionale. La Suprema Corte ha respinto tutti i motivi di ricorso, ritenendo le decisioni dei giudici precedenti corrette e adeguatamente motivate. L'autrice è stata condannata al pagamento delle spese processuali e delle spese legali a favore del magistrato.
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Diffamazione a mezzo stampa: critica sindacale o accusa infondata?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due persone, condannate per diffamazione a mezzo stampa. Avevano diffuso un comunicato sindacale, poi pubblicato online, insinuando che una funzionaria pubblica avesse ottenuto un trasferimento presso un'Agenzia delle Entrate grazie a favoritismi. La critica, secondo i giudici, mancava di un fondamento veritiero e manipolava i fatti, non rientrando così nell'esercizio legittimo del diritto di critica. La procedura di trasferimento della funzionaria era stata regolare. I ricorrenti dovranno pagare le spese processuali e risarcire la parte civile.
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Diffamazione a mezzo stampa: Satira o manipolazione? La Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione a mezzo stampa di un coredattore di un quotidiano online. L'articolo contestato criticava l'attività di un parlamentare, presentando dati parziali e omettendo informazioni rilevanti, pur con toni ironici. La Corte ha stabilito che il diritto di critica politica e di satira non giustifica la diffusione di notizie incomplete o manipolate che, pur contenendo un nucleo di verità, stravolgono il fatto complessivo. L'articolo, pur usando un linguaggio ironico, aveva una chiara finalità informativa e non satirica, rendendo la critica denigratoria. Il ricorso del coredattore è stato dichiarato inammissibile, con condanna al risarcimento e alle spese legali.
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Diffamazione a mezzo stampa: critica politica o attacco personale?
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di **diffamazione a mezzo stampa** e in sede pubblica. Una Funzionaria aveva denunciato un Giornalista e una Consigliera Comunale. La Corte d'Appello aveva assolto la Consigliera, ritenendo che le sue affermazioni in Consiglio Comunale non fossero diffamatorie. Aveva invece confermato la condanna del Giornalista per un articolo online che travisava le dichiarazioni del Sindaco, attribuendo inefficienze all'ufficio della Funzionaria. Entrambi hanno presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ribadito che il diritto di critica politica non giustifica attacchi personali basati su fatti non veri o strumentalizzati. Il Giornalista è stato condannato a pagare le spese legali alla Funzionaria e una somma alla Cassa delle ammende, così come la Funzionaria per il suo ricorso inammissibile.
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Diffamazione a mezzo stampa: illecito il titolo offensivo
La vicenda nasce dalla pubblicazione di un articolo giornalistico su un presunto allarme amianto. La redazione ha intitolato il pezzo definendo i denuncianti come menagrami di professione. Il testo dell'articolo non presentava profili illeciti, ma il titolo ha leso l'onore del presidente dell'associazione ambientalista coinvolta. Il direttore responsabile del quotidiano ha subito una condanna penale per non aver impedito la diffusione del titolo offensivo. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione. I giudici hanno chiarito che l'attacco personale contenuto nel titolo integra la diffamazione a mezzo stampa. Il diritto di critica non protegge l'uso di espressioni denigratorie e prive di pertinenza oggettiva. Il direttore del giornale deve quindi pagare la sanzione pecuniaria e le spese del procedimento.
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Diffamazione a mezzo stampa tra diritto di cronaca e falsità
Un giornalista e il suo direttore responsabile hanno affrontato un'accusa penale per diffamazione a mezzo stampa dopo aver pubblicato un articolo fuorviante. Il testo accusava un ufficiale di polizia giudiziaria di aver svolto indagini su se stesso e criticava un magistrato per aver archiviato il caso. Il cronista ha omesso di verificare la reale cronologia dei depositi degli atti giudiziari, basandosi su documenti parziali. Gli accusati hanno invocato la buona fede e l'errore scusabile. I giudici hanno respinto la linea difensiva, rilevando la grave negligenza professionale del cronista e l'accettazione del rischio lesivo. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la condanna per entrambi gli imputati, ribadendo l'obbligo inderogabile di controllo rigoroso delle fonti prima di diffondere notizie lesive.
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Diffamazione a mezzo stampa: il diritto di cronaca non giustifica la notizia falsa
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna civile per Diffamazione a mezzo stampa nei confronti di una giornalista. La giornalista aveva diffuso una notizia falsa durante un servizio televisivo, affermando che un'ordinanza di custodia cautelare era stata eseguita con quattro mesi di ritardo per motivi politici. In realtà, l'ordinanza era stata eseguita pochi giorni dopo la sua emissione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso della giornalista inammissibile, ribadendo che il diritto di cronaca non giustifica la diffusione di notizie palesemente false e non verificate, anche se l'argomento era di pubblico interesse. La giornalista deve risarcire le parti civili e pagare le spese processuali.
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Diritto di critica giudiziaria tra dissenso e offesa
Un giornalista pubblica su un quotidiano online tre articoli in cui definisce un magistrato requirente pavido, incapace e complice di presunti insabbiamenti in un noto caso di omicidio. I giudici di merito condannano l'autore per diffamazione aggravata continuata. L'imputato propone ricorso per cassazione invocando la libertà di stampa e la scriminante del diritto di critica giudiziaria. La Suprema Corte respinge il ricorso confermando la condanna. I giudici stabiliscono che la critica all'attività giudiziaria, pur potendo assumere toni aspri, non può tradursi in un attacco immotivato all'onestà e all'imparzialità del magistrato né basarsi su fatti manipolati o del tutto inventati.
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Diffamazione a mezzo stampa: critica vs. verità dei fatti
Due persone, un autore e un direttore di un settimanale, sono state condannate per `diffamazione a mezzo stampa`. Avevano pubblicato un articolo che accusava un Sindaco di aver ordinato un aumento indiscriminato delle multe per coprire deficit comunali, definendolo "il peggior sindaco". La Cassazione ha confermato le condanne, stabilendo che il diritto di critica non scusa la diffusione di fatti non veri. L'ordine di servizio citato nell'articolo non è mai stato trovato. I ricorrenti dovranno pagare le spese processuali e un risarcimento al Sindaco.
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Diffamazione a mezzo stampa: reato confermato ma stop carcere
Un ex amministratore delegato rilascia dichiarazioni diffamatorie a una testata giornalistica online contro il presidente della società e sua moglie, accusandoli di appropriazione indebita di somme di denaro aziendali in contanti. I giudici di merito lo condannano per diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato, applicando la pena cumulativa del carcere e della multa prevista dalla legge sulla stampa. L'imputato ricorre in Cassazione invocando il diritto di difesa. La Suprema Corte conferma la sussistenza della responsabilità penale, ma annulla la condanna limitatamente alla pena inflitta: a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del carcere obbligatorio per i giornalisti e per le dichiarazioni a mezzo stampa, la reclusione resta riservata solo a casi di eccezionale gravità, rinviando alla Corte d'Appello per la rideterminazione della sanzione.
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Diffamazione a mezzo stampa: risponde il direttore anche senza firma
Un giornale pubblica un testo anonimo dai contenuti lesivi della reputazione altrui. Il direttore responsabile viene condannato per il reato di diffamazione a mezzo stampa. L'imputato propone ricorso in Cassazione sostenendo di non essere l'autore materiale dello scritto. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la pubblicazione di un articolo non firmato comporta la responsabilità diretta del direttore responsabile. La sua condotta consapevole permette infatti la diffusione dello scritto lesivo. L'imputato perde definitivamente la causa, deve pagare le spese del processo e versare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Diffamazione a mezzo stampa: reato estinto per querela ritirata
Un quotidiano ha pubblicato articoli definendo un cittadino come soggetto gravato da precedenti penali per vari reati, sulla base di mere segnalazioni di polizia presenti nelle banche dati. Contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa, i giudici di merito hanno condannato La Giornalista per aver superato i limiti della continenza informativa. In sede di Cassazione, La Giornalista ha eccepito l'esercizio del diritto di cronaca e la veridicità sostanziale. Tuttavia, prima della decisione finale, Il Cittadino ha formalizzato la remissione di querela, regolarmente accettata dall'imputata. La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza senza rinvio, dichiarando il reato estinto e ponendo le spese del procedimento a carico della querelata, travolgendo anche le statuizioni risarcitorie civili.
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