Un ex militare, condannato in via definitiva per diffamazione a mezzo stampa dopo aver dichiarato in un'intervista che i suoi superiori avevano ignorato informazioni utili a prevenire un noto omicidio giornalistico, ha richiesto la revisione della sentenza di condanna. L'istante sosteneva l'esistenza di nuove prove capaci di dimostrare l'invio di molteplici relazioni informative rimaste segrete. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'inammissibilità della richiesta. I giudici hanno stabilito che le prove addotte non possedevano il requisito della novità, essendo già state valutate nel processo principale, o erano prive di forza demolitoria, non dimostrando in modo specifico che i documenti dispersi riguardassero l'attentato in questione. Di conseguenza, la condanna definitiva resta confermata e il ricorrente deve pagare le spese processuali.
Continua »