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Diffamazione A Mezzo Stampa

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106 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Diffamazione a mezzo stampa: il danno non è mai automatico
Un imprenditore e la sua azienda hanno citato in giudizio un giornalista, un direttore e il presidente di un associazione per la pubblicazione di articoli e interviste lesivi della reputazione, legati a un indagine penale poi conclusasi con il proscioglimento. La Corte di Cassazione ha chiarito che nei casi di diffamazione a mezzo stampa il risarcimento del danno non patrimoniale non spetta mai in modo automatico. La vittima deve sempre dimostrare il concreto pregiudizio patito, ovvero il danno-conseguenza. Inoltre, il diritto di critica non protegge chi attribuisce fatti falsi o diversi da quelli reali oggetto delle indagini. La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza di appello, rinviando la causa per un nuovo giudizio.
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Diffamazione a mezzo stampa: allusioni false e condanna
Un giornalista e direttore responsabile di una testata online ha pubblicato due articoli sotto pseudonimo, accostando illegittimamente un dirigente finanziario a note vicende di dissesto bancario e operazioni su derivati. I giudici di merito hanno riconosciuto la falsità di tali collegamenti e hanno condannato l'autore per il delitto contestato. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, sancendo che la diffamazione a mezzo stampa si configura pienamente quando il cronista accosta informazioni false a contesti reali con espressioni allusive e suggestive, inducendo il lettore a ritenere veri fatti del tutto inventati. Il diritto di cronaca richiede infatti il rigoroso rispetto della verità storica della notizia e un controllo preventivo delle fonti.
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Diffamazione a mezzo stampa: condanna annullata per vuoti di prove
Un giornalista e gestore di un blog telematico subisce una condanna per il delitto di diffamazione a mezzo stampa e minacce verso un magistrato per articoli online e la frase «ci vediamo presto». La Corte d'Appello conferma la pena detentiva senza esaminare le prove difensive e la reale paternità del sito. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della difesa. I giudici supremi rilevano un grave deficit motivazionale: i giudici di secondo grado hanno ignorato la richiesta di escussione dei testimoni e non hanno verificato se l'espressione costituisse una reale minaccia né se il sito appartenesse effettivamente all'imputato. La Cassazione annulla la sentenza di condanna con rinvio a una diversa sezione della Corte d'Appello per riesaminare integralmente la responsabilità e la congruità della pena detentiva inflitta.
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Diffamazione a mezzo stampa tra critica e fatti non veri
Un giornalista ha pubblicato un articolo in cui descriveva un senatore come esecutore servile di un collega politico accusato di legami camorristici. Il testo attribuiva al parlamentare un ruolo subordinato e prevedeva manovre illecite per conto della criminalità organizzata. La Corte d'Appello ha riconosciuto la responsabilità civile dell'autore per diffamazione a mezzo stampa, dichiarando estinto il reato per prescrizione. Il giornalista ha proposto ricorso sostenendo la tutela del diritto di critica politica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che le opinioni critiche devono poggiare su una base fattuale veritiera. L'attribuzione arbitraria di una soggezione criminale non provata travalica la libera manifestazione del pensiero e lede ingiustamente l'onore della persona offesa.
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Diffamazione a mezzo stampa: notizia falsa e risarcimento
Un quotidiano locale pubblicava una breve notizia non veritiera su presunte sanzioni e violazioni della sicurezza inflitte a un cantiere edile. L'imprenditore offeso denunciava il direttore per diffamazione a mezzo stampa per omesso controllo sui contenuti. La Corte d'Appello dichiarava estinto il reato per prescrizione, ma confermava la condanna del direttore al risarcimento dei danni civili quantificati in 3.500 euro. Il direttore ricorreva in Cassazione rinunciando alla prescrizione e invocando la tutela del diritto di cronaca. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: la rinuncia tardiva equivale solo a una richiesta di assoluzione nel merito e l'assenza di verifica della fonte originaria esclude qualsiasi esimente, confermando l'obbligo risarcitorio verso l'imprenditore leso.
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Diffamazione a mezzo stampa: stop alla citazione diretta
La Procura ha contestato a quattro imputati il reato di diffamazione a mezzo stampa per la diffusione di volantini e articoli pubblicati su un giornale telematico. Il pubblico ministero ha disposto la citazione diretta a giudizio, ma il Tribunale ha dichiarato nullo l'atto e ha restituito il fascicolo all'accusa per violazione del rito e per genericità dell'imputazione. La Procura ha impugnato l'ordinanza lamentandone l'anomalia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del magistrato inquirente. La Suprema Corte ha confermato che la testata online è equiparata alla stampa tradizionale: serve quindi l'udienza preliminare obbligatoria. Inoltre, il rinvio generico agli scritti lede i diritti difensivi.
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Diffamazione a mezzo stampa: la prova spetta al giornale
Un Cittadino ha chiesto il risarcimento dei danni per diffamazione a mezzo stampa dopo la pubblicazione di un articolo che lo descriveva come un "bulletto" intento a compiere atti osceni e ad aggredire le forze dell'ordine. I giudici di merito hanno respinto la domanda, sostenendo che spettasse al Cittadino dimostrare la falsità della notizia. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici supremi hanno stabilito che spetta al Giornalista dimostrare la verità o la verità putativa dei fatti narrati per avvalersi del diritto di cronaca. La Corte ha quindi accolto il ricorso del Cittadino, annullando la sentenza precedente e rinviando la causa per un nuovo esame.
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Diffamazione a mezzo stampa: risarcito il danno alle carriere
Una testata giornalistica ha pubblicato articoli falsi accusando due giovani calciatori di coinvolgimento in scommesse illecite. La disinformazione ha causato l'immediata interruzione delle trattative di ingaggio con club prestigiosi. I calciatori hanno agito in giudizio ottenendo il risarcimento economico per il danno subito. La Corte di Cassazione ha confermato che la diffamazione a mezzo stampa ha provocato un reale danno patrimoniale da mancato guadagno. I giudici hanno stabilito la legittimità della liquidazione equitativa basata sulle somme che gli atleti avrebbero percepito con i nuovi contratti. Il ricorso della società editrice e dei giornalisti è stato rigettato, confermando la responsabilità per le perdite economiche sofferte dai professionisti.
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Diritto di critica politica: vince la satira, perde il politico
La Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione di un giornalista e del suo direttore dall'accusa di diffamazione a mezzo stampa. L'articolo contestato riportava notizie tratte da una pagina social riguardanti un candidato alle elezioni regionali, menzionando una finta condanna per concussione (subito smentita nel testo) e una frase volgare rivolta a una collega, paragonando l'uomo al personaggio satirico Cetto La Qualunque. I giudici hanno stabilito che l'articolo rispetta i requisiti di verità e pertinenza, configurando un legittimo esercizio del diritto di critica politica. La Corte ha rigettato il ricorso del politico, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
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Diffamazione a mezzo stampa: la rettifica non cancella il reato
Il caso riguarda un giornalista condannato per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna sostenendo che la pubblicazione della rettifica della notizia falsa escludesse la sua responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione della rettifica non cancella il reato (non ha efficacia scriminante) poiché non elimina i danni già causati alla reputazione della vittima. La rettifica può unicamente diminuire l'importo della multa da pagare. Di conseguenza, il giornalista è stato condannato a pagare le spese processuali, una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende e le spese di difesa della parte civile.
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Diffamazione a mezzo stampa: risponde anche l’addetto stampa
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del legale rappresentante di una società, costituito parte civile, contro l'assoluzione del responsabile di un ufficio stampa. Quest'ultimo aveva diffuso a diverse testate giornalistiche un comunicato dai contenuti fortemente offensivi redatto da un terzo. La Corte d'Appello lo aveva assolto ritenendo che non avesse pubblicato direttamente lo scritto. La Cassazione ha invece stabilito che la condotta di inoltrare il testo ai media configura un'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa. L'addetto stampa funge da intermediario consapevole e causale, rispondendo del danno cagionato anche se non è l'autore materiale del testo, poiché ha agevolato la diffusione della notizia lesiva. La sentenza è stata annullata con rinvio al giudice civile competente.
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Diffamazione a mezzo stampa: critica politica contro fatti falsi
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di una giornalista e della direttrice di un quotidiano. Gli articoli pubblicati suggerivano uno scambio di favori tra un giudice costituzionale e un ministro, ipotizzando che la nomina del figlio del magistrato fosse una contropartita per influenzare un processo. I giudici hanno stabilito che il diritto di critica politica non esime dall'obbligo di verificare la verità dei fatti presupposti. Poiché la giornalista non aveva controllato le notizie — il magistrato si era persino astenuto dal processo in questione — la condotta integra la diffamazione a mezzo stampa. Il ricorso delle giornaliste è stato rigettato, confermando l'obbligo di risarcire i danni.
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Diffamazione a mezzo stampa: sì alla colpa, no al carcere facile
Un giornalista è stato condannato per il reato di diffamazione a mezzo stampa per aver pubblicato articoli diffamatori basati su una vecchia ispezione ministeriale, collegando erroneamente la vittima a un omicidio da cui era stata assolta, senza verificare le fonti e usando toni aggressivi. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale del giornalista, ribadendo che il diritto di cronaca richiede la verifica e l'aggiornamento delle notizie datate. Tuttavia, la Suprema Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla pena detentiva di sette mesi di reclusione. I giudici hanno stabilito che il carcere per i giornalisti è applicabile solo in casi di eccezionale gravità, come discorsi d'odio o campagne di disinformazione consapevole. Il caso torna alla Corte d'Appello per rideterminare la sanzione.
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Diffamazione a mezzo stampa: i link non salvano il giornalista
Un dirigente d'azienda ha citato in giudizio una società editoriale, il direttore e un giornalista per un articolo online che lo accusava falsamente di aver pagato la mafia per vent'anni. La Corte d'Appello ha accertato la sussistenza della diffamazione a mezzo stampa, condannando i responsabili al risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei giornalisti, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che l'inserimento di link ipertestuali alle fonti non esclude la responsabilità se l'incipit dell'articolo è ingannevole e la consultazione dei documenti allegati risulta troppo complessa per il lettore comune.
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Diffamazione a mezzo stampa: condannata la falsa notizia
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti di una giornalista e del direttore di un quotidiano. L'articolista aveva pubblicato la falsa notizia secondo cui un assessore comunale condizionava l'erogazione di aiuti sociali alla rinuncia di nove cani da parte di una famiglia bisognosa. I giudici hanno rilevato che la giornalista non ha verificato la veridicità della notizia con l'ente pubblico interessato, escludendo così l'esimente del diritto di cronaca. Il direttore è stato ritenuto responsabile per omesso controllo sull'affidabilità dell'articolo. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei due imputati, condannandoli al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Diffamazione a mezzo stampa: vince la carta sul web
Il caso riguarda un procedimento per diffamazione a mezzo stampa avviato contro Il Direttore di un quotidiano, accusato di aver leso la reputazione di due magistrati tramite articoli cartacei. La difesa sosteneva che, essendo il giornale diffuso prevalentemente online con server a Napoli, la competenza spettasse al tribunale partenopeo. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che, poiché l'accusa formale e le querele si riferiscono esclusivamente all'edizione cartacea e non a quella digitale, si deve fare riferimento al luogo di stampa ufficiale del quotidiano. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Lodi, nel cui circondario si trova lo stabilimento di stampa di San Giuliano Milanese, disponendo la trasmissione degli atti a quest'ultimo per la prosecuzione del processo.
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Diffamazione a mezzo stampa: la verità batte il diritto di critica
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione a mezzo stampa a carico di un giornalista, del direttore di un periodico e del relativo gruppo editoriale. I ricorrenti avevano pubblicato un articolo gravemente offensivo nei confronti di un ex Ministro della Repubblica, attribuendogli falsamente la mancata iscrizione all'albo degli avvocati e riportando in modo ambiguo dichiarazioni diffamatorie di terzi. I giudici hanno chiarito che il diritto di critica richiede sempre la verità, anche solo putativa, dei fatti e il rispetto del limite della continenza. Inoltre, il danno non patrimoniale alla reputazione, pur non essendo automatico, può essere dimostrato tramite presunzioni basate sulla gravità dell'offesa e sul ruolo pubblico della vittima. Il ricorso è stato rigettato.
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Diffamazione a mezzo stampa: il web non cancella l’obbligo di verità
Un noto personaggio dei media ha pubblicato sul proprio sito web un articolo riguardante un presunto tradimento amoroso tra noti sportivi e personaggi dello spettacolo. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di diffamazione a mezzo stampa, respingendo la tesi difensiva secondo cui la velocità del web giustificherebbe un controllo meno rigoroso delle fonti. I giudici hanno ribadito che il diritto di cronaca non tutela la diffusione di notizie false, a meno che il giornalista non dimostri di aver svolto verifiche scrupolose prima della pubblicazione. Poiché l'imputato non ha effettuato alcun controllo, accettando il rischio della falsità della notizia, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
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Diffamazione a mezzo stampa: assolti cronisti per i post social
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per diffamazione a mezzo stampa inflitta a una giornalista e al suo direttore. L'articolo incriminato riportava i commenti indignati degli utenti di una pagina Facebook locale relativi alla mancata scarcerazione di un funzionario di polizia. I giudici di merito avevano ritenuto che tali commenti offendessero il pubblico ministero locale. La Cassazione ha invece stabilito che il fatto non sussiste: l'articolo descriveva l'evoluzione di una vicenda giudiziaria ormai trasferita a un'altra Procura, rendendo impossibile identificare il magistrato locale come bersaglio delle offese. Inoltre, la pubblicazione di commenti altrui su un tema di forte interesse pubblico locale rientra nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, escludendo qualsiasi responsabilità penale per i giornalisti.
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Diffamazione a mezzo stampa: il politico perde la causa
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un noto Leader Politico e della sua compagna contro l'assoluzione del Direttore Responsabile di un quotidiano. I ricorrenti lamentavano una presunta diffamazione a mezzo stampa in tre articoli riguardanti la progressione di carriera della donna, sostenendo che titoli e foto suggerissero un'ingerenza illecita del politico. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, rilevando che i fatti narrati erano veri e presentati nel rispetto del diritto di cronaca e di critica. La Corte ha ribadito che la portata diffamatoria di un articolo va valutata dal punto di vista del lettore medio, che approfondisce il testo, e non del lettore frettoloso che si limita ai titoli. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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