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Diffamazione a mezzo stampa: risponde anche l’addetto stampa

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del legale rappresentante di una società, costituito parte civile, contro l’assoluzione del responsabile di un ufficio stampa. Quest’ultimo aveva diffuso a diverse testate giornalistiche un comunicato dai contenuti fortemente offensivi redatto da un terzo. La Corte d’Appello lo aveva assolto ritenendo che non avesse pubblicato direttamente lo scritto. La Cassazione ha invece stabilito che la condotta di inoltrare il testo ai media configura un’ipotesi di diffamazione a mezzo stampa. L’addetto stampa funge da intermediario consapevole e causale, rispondendo del danno cagionato anche se non è l’autore materiale del testo, poiché ha agevolato la diffusione della notizia lesiva. La sentenza è stata annullata con rinvio al giudice civile competente.

Riferimento:
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31726 Anno 2023
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Pubblicato il 19 luglio 2026 in Giurisprudenza Penale

Il ruolo dell’ufficio stampa e la diffamazione a mezzo stampa

La diffusione di notizie lesive della reputazione altrui attraverso i canali di informazione configura il reato di diffamazione a mezzo stampa. Spesso si ritiene che la responsabilità ricada esclusivamente sull’autore materiale dello scritto o sul direttore della testata giornalistica che pubblica la notizia. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione chiarisce invece che anche l’addetto stampa risponde delle conseguenze civili e penali se inoltra ai giornalisti un comunicato offensivo preparato da terzi. La decisione stabilisce un principio fondamentale per chiunque lavori nel settore della comunicazione e dei media.

La vicenda nasce dal ricorso presentato dal legale rappresentante di una società aeroportuale. Questo soggetto ha subito un grave danno d’immagine a causa di un comunicato stampa dal contenuto fortemente offensivo. L’addetto stampa di un consorzio ha ricevuto il testo da un dirigente e lo ha inviato a numerose testate giornalistiche per la pubblicazione. In calce al messaggio, l’addetto stampa ha inserito i propri recapiti telefonici e di posta elettronica per agevolare i contatti con le redazioni.

La decisione del giudice di appello e l’errore di valutazione

In un primo momento, la Corte d’Appello ha assolto l’addetto stampa. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che l’imputato non avesse alcuna responsabilità penale. Secondo questa ricostruzione, l’addetto stampa si era limitato a trasmettere un testo redatto da un altro soggetto, senza assumerne la paternità o decidere direttamente la pubblicazione sui giornali. La Corte d’Appello ha quindi escluso il nesso di causa tra la condotta dell’intermediario e l’evento diffamatorio.

Questa interpretazione ha sollevato forti critiche da parte della persona offesa. Il danneggiato ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione, contestando la violazione delle norme penali a tutela della reputazione. Il ricorrente ha evidenziato che la divulgazione alle testate giornalistiche rappresenta l’atto essenziale senza il quale la notizia non sarebbe mai diventata pubblica.

La responsabilità dell’intermediario nella diffamazione a mezzo stampa

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della parte civile e ha ribaltato la decisione precedente. I giudici di legittimità hanno chiarito che l’attività di invio del comunicato a più testate giornalistiche costituisce di per sé una condotta idonea a integrare il reato. Non rileva il fatto che l’addetto stampa non abbia concepito personalmente le frasi offensive.

L’operatore professionale della comunicazione ha il dovere di valutare il contenuto dei testi che decide di diffondere. Chiunque inoltri consapevolmente uno scritto diffamatorio a una pluralità di destinatari compie un’azione di divulgazione autonoma. Questa condotta agevola la successiva pubblicazione e amplifica la portata lesiva del messaggio.

Le motivazioni della Cassazione sulla diffamazione a mezzo stampa

La Cassazione ha fondato la propria decisione su un ragionamento logico e lineare. L’addetto stampa rappresenta il collegamento causale indispensabile tra l’autore del testo e i giornalisti che lo pubblicheranno. Senza la sua attività di trasmissione, il comunicato non avrebbe raggiunto le redazioni e non avrebbe causato il danno alla reputazione della vittima.

Inoltre, sotto il profilo soggettivo, l’addetto stampa possiede le competenze professionali per riconoscere la natura offensiva di un testo. La volontà di diffondere lo scritto, unita alla consapevolezza del suo potenziale lesivo, basta a configurare la responsabilità. La firma in calce e l’indicazione dei contatti personali confermano il ruolo attivo dell’imputato nella gestione della notizia.

Le conclusioni sul caso e l’esito del giudizio

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d’Appello. I giudici hanno rinviato la causa al giudice civile competente per valore in grado di appello. Questo magistrato dovrà quantificare il risarcimento del danno in favore del danneggiato e liquidare le spese legali sostenute nei vari gradi di giudizio.

La pronuncia conferma che i professionisti della comunicazione non possono nascondersi dietro la firma altrui. Chiunque partecipi attivamente alla catena di diffusione di una notizia diffamatoria risponde dei danni provocati alla vittima.

L’addetto stampa risponde di diffamazione se il testo è stato scritto da un’altra persona?
Sì, l’addetto stampa risponde di diffamazione se inoltra consapevolmente un testo offensivo a più testate giornalistiche, poiché la sua condotta è fondamentale per la diffusione della notizia.

Quali elementi determinano la responsabilità del professionista della comunicazione?
La responsabilità deriva dalla volontà di diffondere il comunicato e dalla consapevolezza del suo contenuto offensivo, elementi facilmente riconoscibili da un operatore del settore.

Cosa succede se l’addetto stampa inserisce i propri contatti in calce al comunicato di terzi?
L’inserimento dei contatti personali dimostra la gestione attiva della notizia e la volontà di fare da tramite con le redazioni, confermando il ruolo di intermediario consapevole.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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