Una società creditrice ha avviato un pignoramento presso terzi nei confronti di una banca per recuperare un credito. La banca ha inviato la dichiarazione del terzo pignorato tramite telefax anziché con le modalità formali previste dalla legge (raccomandata o PEC). Non avendo ricevuto comunicazioni valide, il giudice ha ordinato la comparizione della banca, che però non si è presentata. Di conseguenza, il giudice ha assegnato il credito applicando la ficta confessio. La banca ha proposto opposizione, accolta in primo grado. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della società creditrice, stabilendo che la dichiarazione del terzo pignorato inviata via fax è giuridicamente inesistente. La banca, considerata gravemente negligente, perde la causa e deve pagare le spese legali.
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