Un subappaltatore, creditore di una società consortile, ha avviato un pignoramento presso terzi coinvolgendo un'azienda sanitaria e un'impresa appaltatrice. L'azienda sanitaria ha dichiarato di non dovere nulla alla società consortile, ma di avere un debito verso l'impresa appaltatrice. Il subappaltatore ha quindi promosso un giudizio per accertare l'obbligo del terzo, sostenendo che l'impresa appaltatrice fosse solidalmente responsabile dei debiti della consortile. La Corte di Cassazione ha chiarito che il pignoramento presso terzi può colpire solo i crediti del debitore principale. Non è possibile utilizzare questa procedura per aggredire crediti di soggetti diversi, anche se ritenuti co-obbligati, senza un autonomo titolo esecutivo contro di loro. La Suprema Corte ha così annullato senza rinvio le decisioni precedenti, accogliendo il ricorso dell'impresa appaltatrice.
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