La Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiave sulla dichiarazione del terzo pignorato. Un istituto bancario, tesoriere di una ASL, aveva dichiarato l'esistenza di fondi ma anche la presenza di precedenti pignoramenti, senza però specificarli. Non avendo integrato la dichiarazione su richiesta del giudice, la banca si è vista notificare un'ordinanza di assegnazione delle somme. La Cassazione ha confermato la legittimità di tale ordinanza: la dichiarazione del terzo pignorato, se incompleta e non rettificata, equivale a una mancata contestazione. Questo permette al giudice di assegnare il credito al creditore procedente. La reticenza del terzo non può bloccare la procedura esecutiva.
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