Un Lavoratore, titolare di un credito di lavoro, ha pignorato somme del Ministero della Giustizia presso la Banca d'Italia. Nonostante la Banca d'Italia abbia dichiarato l'esistenza di fondi, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di assegnazione delle somme pignorate, chiedendo al Lavoratore di documentare l'esito di precedenti pignoramenti. Il Lavoratore ha proposto opposizione, ma il Tribunale l'ha dichiarata improcedibile, condannandolo alle spese. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha stabilito che l'onere di verificare l'esito dei pignoramenti precedenti spetta al giudice, non al creditore. Ha quindi compensato integralmente le spese processuali, riconoscendo la complessità della vicenda e la parziale fondatezza dell'opposizione del Lavoratore in merito all'assegnazione delle somme pignorate.
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