Una società cooperativa ha impugnato un verbale dell'INPS che contestava il mancato rispetto del minimale contributivo per i propri soci lavoratori. La cooperativa sosteneva che, avendo deliberato uno stato di crisi aziendale ai sensi della legge, fosse legittimata a ridurre l'orario di lavoro e la retribuzione sotto i limiti del contratto collettivo nazionale, riducendo proporzionalmente anche i contributi previdenziali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la delibera dello stato di crisi non esonera la cooperativa dall'obbligo di rispettare il minimale contributivo. I contributi previdenziali devono quindi essere calcolati sulla retribuzione minima stabilita dal contratto collettivo nazionale di categoria, rendendo irrilevante la riduzione interna operata dalla cooperativa. Di conseguenza, la cooperativa è stata condannata a pagare le differenze contributive e le spese di giudizio.
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