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Art. 1 d.l. n. 338 del 1989

8 provvedimenti

Minimale contributivo: la crisi non riduce i contributi INPS
Una società cooperativa ha impugnato un verbale dell'INPS che contestava il mancato rispetto del minimale contributivo per i propri soci lavoratori. La cooperativa sosteneva che, avendo deliberato uno stato di crisi aziendale ai sensi della legge, fosse legittimata a ridurre l'orario di lavoro e la retribuzione sotto i limiti del contratto collettivo nazionale, riducendo proporzionalmente anche i contributi previdenziali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la delibera dello stato di crisi non esonera la cooperativa dall'obbligo di rispettare il minimale contributivo. I contributi previdenziali devono quindi essere calcolati sulla retribuzione minima stabilita dal contratto collettivo nazionale di categoria, rendendo irrilevante la riduzione interna operata dalla cooperativa. Di conseguenza, la cooperativa è stata condannata a pagare le differenze contributive e le spese di giudizio.
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Indennità di disoccupazione agricola: sì ai minimi, giù le spese
Una lavoratrice agricola ha richiesto il ricalcolo dell'indennità di disoccupazione agricola per il 2007, sostenendo che la base di calcolo dovesse essere la retribuzione minimale prevista dai contratti collettivi e non il salario effettivo inferiore erogato dall'azienda. L'Istituto Previdenziale ha fatto ricorso in Cassazione contestando sia questo criterio sia l'ammontare delle spese legali liquidate, ritenute superiori al valore della causa. La Corte di Cassazione ha confermato che l'indennità di disoccupazione agricola va calcolata sui minimali dei contratti collettivi nazionali leader. Tuttavia, ha accolto il ricorso sulle spese di lite: per legge, nei giudizi previdenziali, le spese non possono superare il valore della prestazione richiesta. La sentenza è stata quindi cassata solo sul punto delle spese, ridotte a favore della lavoratrice.
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Minimale contributivo: l’INPS perde sul calcolo del part-time
Un'azienda edile ha contestato un verbale dell'INPS che richiedeva maggiori contributi previdenziali. L'ente previdenziale aveva calcolato il minimale contributivo basandosi su un orario a tempo pieno di 40 ore settimanali anche per due dipendenti in situazioni particolari: uno con contratto part-time e uno assente per i permessi previsti dalla legge sulla disabilità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda. I giudici hanno stabilito che per il calcolo del minimale contributivo occorre considerare le ore effettive del part-time e che i permessi per disabilità godono di contribuzione figurativa a carico dello Stato, non del datore di lavoro. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare l'esatto debito contributivo.
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Minimale contributivo: l’Inps vince contro il contratto low cost
Una cooperativa ha impugnato un verbale di accertamento dell'ente previdenziale che ricalcolava i contributi dovuti applicando un contratto collettivo nazionale diverso e più oneroso rispetto a quello concretamente utilizzato. L'ente previdenziale sosteneva che il contratto applicato dagli ispettori fosse quello stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La Corte d'Appello ha dato ragione all'ente, ritenendo provata la maggiore rappresentatività del contratto di riferimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa, confermando che il calcolo del minimale contributivo deve basarsi sulla retribuzione stabilita dal contratto leader del settore, a prescindere da quello effettivamente applicato dal datore di lavoro. Di conseguenza, la cooperativa è stata condannata al pagamento delle differenze contributive e delle spese di giudizio.
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Minimale contributivo: l’INPS vince contro l’azienda agricola
Un'imprenditrice agricola ha impugnato gli avvisi di addebito dell'INPS relativi ai contributi previdenziali per i propri dipendenti negli anni dal 2006 al 2009. L'ente previdenziale ha ricalcolato le somme dovute applicando il minimale contributivo, ossia i minimi retributivi previsti dalla legge, anziché le retribuzioni effettivamente erogate. La Corte d'Appello ha respinto l'opposizione dell'imprenditrice. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della datrice di lavoro, confermando la legittimità del ricalcolo effettuato dall'INPS. I giudici hanno chiarito che l'ente previdenziale ha correttamente provato il proprio credito utilizzando i documenti presentati dalla stessa azienda agricola, dimostrando il mancato rispetto delle soglie minime di legge per il calcolo dei contributi.
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Salario contrattuale agricoltura: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4209/2023, ha stabilito che per i lavoratori agricoli a tempo determinato l'indennità di disoccupazione deve essere calcolata sulla base del salario contrattuale e non del salario medio convenzionale. Una lavoratrice aveva richiesto il ricalcolo della sua indennità per l'anno 2014, ma la sua domanda è stata respinta in tutti i gradi di giudizio. La Suprema Corte ha confermato che la normativa, a partire dal d.l. n. 2 del 2006, ha definitivamente sostituito il vecchio sistema del salario 'virtuale' con quello del salario 'reale' previsto dai contratti collettivi. Ha inoltre chiarito che il 'terzo elemento' della retribuzione è già ricompreso nella paga giornaliera e non deve essere aggiunto separatamente.
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Minimale contributivo: il CCNL deve essere specifico
Una società radiotelevisiva locale ha contestato una richiesta di contributi dell'INPS, basata su un CCNL per imprese nazionali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda, stabilendo che per il calcolo del minimale contributivo si deve fare riferimento al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni più rappresentative nel settore di attività effettivamente svolto dall'impresa (in questo caso, locale). Ha invece respinto il motivo relativo alla qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato, ritenendola una valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
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Omessa pronuncia e CCNL: il caso in Cassazione
Un'azienda ottiene in appello l'annullamento di una richiesta di contributi INPS perché basata su un CCNL errato. La Corte di Cassazione, tuttavia, cassa la sentenza per omessa pronuncia, stabilendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminare la domanda subordinata dell'ente, volta a ricalcolare i contributi sulla base del CCNL corretto. La Corte ha chiarito che il rigetto della pretesa principale non esime il giudice dal decidere su tutte le domande formulate.
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