Un'azienda committente ha impugnato due decreti ingiuntivi dell'INPS riguardanti il pagamento di contributi previdenziali non versati dall'appaltatore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità solidale negli appalti del committente. I giudici hanno chiarito che il termine di decadenza di due anni non si applica all'azione dell'INPS, soggetta solo alla prescrizione ordinaria. Inoltre, la responsabilità del committente è oggettiva e sorge per legge, indipendentemente dalla sua buona fede o dal possesso del DURC regolare dell'appaltatore. Infine, per le violazioni commesse prima della riforma del 2012, la solidarietà si estende anche alle sanzioni civili. L'azienda committente è stata condannata a pagare i contributi e le spese di giudizio.
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