Un cittadino ha subito una condanna definitiva per abusi edilizi e paesaggistici con ordine di demolizione del manufatto. Successivamente, il Tribunale ha integrato la sentenza tramite la procedura di correzione errore materiale, specificando che le spese di demolizione restavano a carico del condannato. L'uomo ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione del diritto di difesa per la mancata celebrazione di un'udienza in contraddittorio. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso e lo hanno dichiarato inammissibile. La legge prevede già in modo automatico e vincolante che chi realizza un abuso edilizio debba pagare le spese di ripristino. Il condannato non aveva alcun interesse concreto a discutere l'integrazione, poiché il giudice ha semplicemente esplicitato un obbligo di legge inderogabile.
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