Un condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione la prescrizione della pena dell'arresto inflitta anni prima, sostenendo che l'indulto originariamente concesso non avesse mai prodotto effetti perché mai notificato formalmente. Di conseguenza, secondo la tesi difensiva, il decorso del tempo avrebbe dovuto estinguere la sanzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'omessa notifica non invalida il beneficio della clemenza né blocca la sua successiva revoca per commissione di un nuovo reato. Il termine per la prescrizione della pena comincia a decorrere unicamente dal momento in cui diviene definitiva la nuova sentenza di condanna che revoca di diritto l'indulto, impedendo così la maturazione dell'estinzione richiesta.
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