Un imputato, accusato di lesioni personali aggravate da recidiva, ha scelto la strada del concordato in appello con il Procuratore Generale. Le parti hanno trovato l'accordo sulla riduzione della pena, rinunciando a contestare la responsabilità dei fatti. Subito dopo la sentenza, il difensore dell'imputato ha presentato ricorso in Cassazione. L'atto contestava la qualificazione del fatto, la sussistenza della recidiva e la quantificazione della sanzione pattuita. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. La legge vieta di contestare in sede di legittimità un accordo liberamente stretto in secondo grado, salvo il caso di pena del tutto illegale. L'imputato perde la causa e deve pagare le spese del giudizio oltre a una sanzione pecuniaria di 4.000 euro.
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