L'Imputato concordava con la Procura l'applicazione della pena per traffico di sostanze stupefacenti, ottenendo quattro anni di reclusione e una multa. Successivamente, la difesa presentava impugnazione lamentando difetti di motivazione e la mancata esclusione dell'aggravante dell'ingente quantitativo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. La legge circoscrive in modo rigoroso le ipotesi per presentare ricorso contro il patteggiamento, limitandole a vizi di consenso, difformità tra accordo e sentenza, pene illegali o errori macroscopici nella qualificazione giuridica. Non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti dopo aver liberamente accettato la sanzione. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese legali e a quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
Continua »