Un Lavoratore è stato condannato per ricettazione di due telefoni cellulari rubati. La Corte d'Appello aveva già riconosciuto un'attenuante, ma il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione. Egli contestava la mancanza di prova del suo "dolo" (intenzione di commettere il reato), sostenendo di aver trovato i telefoni e di non conoscere la loro provenienza illecita. Ha anche lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante per il danno di speciale tenuità, considerando il basso valore economico dei cellulari. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il possesso ingiustificato di beni rubati fa presumere la consapevolezza della loro origine illecita. Ha inoltre chiarito che il danno non è solo economico, ma include anche la perdita dei dati personali, escludendo l'attenuante richiesta. La sentenza conferma la condanna per ricettazione e dolo.
Continua »