Un'impresa edile ha citato in giudizio una società fornitrice di calcestruzzo per gravi vizi nei massetti cementizi, che impedivano la posa dei pavimenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le sentenze di primo e secondo grado. La decisione si fonda sul fatto che la responsabilità del fornitore è esclusa, in quanto è stato provato che sia il brevetto del prodotto sia il materiale informativo erano riconducibili all'impresa appaltatrice che ha eseguito i lavori, e non al fornitore stesso. Di conseguenza, eventuali informazioni ingannevoli o carenti non potevano essere addebitate alla società fornitrice.
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