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Creditori Irreperibili

9 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Creditori che, al momento della ripartizione dell'attivo fallimentare, non possono essere rintracciati per ricevere il pagamento di quanto loro dovuto.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Creditori irreperibili: perché i vecchi fondi restano intoccabili
Una società creditrice ha chiesto l'assegnazione delle somme accantonate per i creditori irreperibili all'interno di una vecchia procedura di amministrazione straordinaria avviata nel 1994. Il Tribunale ha respinto la richiesta applicando la vecchia legge fallimentare, secondo cui il deposito delle somme in banca libera definitivamente la procedura, impedendo la redistribuzione dei fondi. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per le procedure avviate prima della riforma del 2006 si applica la legge previgente. Di conseguenza, le somme destinate ai creditori irreperibili escono per sempre dal patrimonio della procedura e non possono essere ripartite tra gli altri creditori rimasti insoddisfatti, escludendo qualsiasi violazione della Costituzione o dei diritti europei.
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Creditori irreperibili: niente riparto nelle vecchie procedure
Una società creditrice ha chiesto l'assegnazione delle somme accantonate per i creditori irreperibili all'interno di una procedura di amministrazione straordinaria iniziata prima della riforma del 2006. Il Tribunale ha rigettato la richiesta applicando la vecchia legge fallimentare. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che per le procedure avviate prima del 16 luglio 2006 si applica la vecchia disciplina. Secondo questa normativa, il deposito in banca delle somme destinate ai creditori irreperibili ha efficacia liberatoria immediata. Di conseguenza, queste somme escono definitivamente dal patrimonio della procedura e non possono essere ridistribuite tra gli altri creditori rimasti insoddisfatti tramite un riparto supplementare.
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Creditori irreperibili: no al riparto ai creditori insoddisfatti
Una società creditrice ha chiesto l'assegnazione delle somme accantonate per i creditori irreperibili all'interno di una procedura di amministrazione straordinaria iniziata nel 1994. Il Tribunale ha rigettato la richiesta applicando la vecchia legge fallimentare. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per le procedure avviate prima della riforma del 2006 si applica la vecchia disciplina. Secondo questa normativa, il deposito delle somme destinate ai creditori irreperibili ha un effetto liberatorio immediato. Questo significa che il denaro esce definitivamente dal patrimonio del fallimento e non può essere ridistribuito tra gli altri creditori rimasti insoddisfatti. La Corte ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla società.
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Ripartizione somme creditori irreperibili: negato il vecchio rito
Una società creditrice ha chiesto l'assegnazione delle somme accantonate per i creditori non rintracciabili in una vecchia procedura di amministrazione straordinaria avviata prima del 2006. Il Tribunale ha rigettato la richiesta applicando la vecchia legge fallimentare. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. I giudici hanno stabilito che per le procedure concorsuali nate prima della riforma del 2006 si applica la vecchia disciplina. Secondo questa regola, il deposito in banca delle somme destinate ai soggetti non rintracciabili ha un effetto liberatorio immediato. Questo significa che il denaro esce definitivamente dal patrimonio della procedura e non è più disponibile. Di conseguenza, non è ammessa la ripartizione somme creditori irreperibili in favore degli altri creditori rimasti insoddisfatti, escludendo qualsiasi riparto supplementare di tali importi.
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Ripartizione somme creditori irreperibili: stop ai vecchi casi
Un creditore di una grande società in amministrazione straordinaria ha chiesto l'assegnazione delle somme accantonate per i creditori irreperibili, invocando le nuove norme introdotte dalla riforma del 2006. Il Tribunale ha rigettato la richiesta applicando la vecchia legge fallimentare. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che per le procedure aperte prima della riforma si applica la vecchia disciplina, la quale esclude la ripartizione somme creditori irreperibili tra gli altri creditori. Il deposito di tali somme presso la banca ha infatti un effetto liberatorio immediato, facendo uscire definitivamente il denaro dal patrimonio della procedura concorsuale.
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Creditori irreperibili: a chi vanno le somme?
La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della richiesta di alcuni creditori di ottenere la distribuzione supplementare delle somme accantonate per i creditori irreperibili. Nelle procedure fallimentari aperte prima della riforma del 2006, il deposito delle somme presso un istituto di credito ha efficacia liberatoria. Questo significa che i fondi escono definitivamente dalla massa attiva fallimentare. Trascorsi cinque anni senza che i legittimi destinatari abbiano reclamato le somme, queste devono essere devolute allo Stato e non possono essere ripartite tra gli altri creditori rimasti insoddisfatti.
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Ripartizione somme irreperibili: la guida completa
La Corte di Cassazione ha chiarito che la riforma del 2006 relativa alla ripartizione somme irreperibili non ha efficacia retroattiva. In una procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta nel 1993, un creditore ha richiesto l'assegnazione dei fondi accantonati per soggetti non rintracciati. La Suprema Corte ha stabilito che, per le procedure vecchie, il deposito delle somme presso un istituto di credito ha valore di pagamento definitivo e i fondi non possono essere redistribuiti tra gli altri creditori.
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Creditori irreperibili: no alla redistribuzione somme
La Corte di Cassazione ha stabilito che nelle procedure fallimentari soggette alla normativa anteriore alla riforma del 2006, le somme accantonate per i creditori irreperibili non possono essere redistribuite agli altri creditori insoddisfatti. La decisione si fonda sul principio del "ratione temporis", evidenziando che il deposito di tali somme presso un istituto di credito aveva un effetto liberatorio immediato, facendole uscire definitivamente dal patrimonio del fallimento. Il ricorso di una società creditrice è stato quindi dichiarato inammissibile.
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Somme irreperibili: la Cassazione sulla vecchia legge
La Corte di Cassazione ha stabilito che, nelle procedure di amministrazione straordinaria soggette alla normativa anteriore al 2006, le somme accantonate per i creditori irreperibili non possono essere redistribuite agli altri creditori insoddisfatti. La sentenza chiarisce che il deposito di tali somme aveva un effetto liberatorio definitivo per la procedura, impedendo ogni successiva ripartizione, a differenza di quanto previsto dalla legge attuale. Di conseguenza, è stato respinto il ricorso di una società garante che, dopo aver soddisfatto alcuni creditori, chiedeva l'assegnazione di tali fondi residui.
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