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Art. 117 l.fall.

15 provvedimenti

Creditori irreperibili: perché i vecchi fondi restano intoccabili
Una società creditrice ha chiesto l'assegnazione delle somme accantonate per i creditori irreperibili all'interno di una vecchia procedura di amministrazione straordinaria avviata nel 1994. Il Tribunale ha respinto la richiesta applicando la vecchia legge fallimentare, secondo cui il deposito delle somme in banca libera definitivamente la procedura, impedendo la redistribuzione dei fondi. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per le procedure avviate prima della riforma del 2006 si applica la legge previgente. Di conseguenza, le somme destinate ai creditori irreperibili escono per sempre dal patrimonio della procedura e non possono essere ripartite tra gli altri creditori rimasti insoddisfatti, escludendo qualsiasi violazione della Costituzione o dei diritti europei.
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Creditori irreperibili: niente riparto nelle vecchie procedure
Una società creditrice ha chiesto l'assegnazione delle somme accantonate per i creditori irreperibili all'interno di una procedura di amministrazione straordinaria iniziata prima della riforma del 2006. Il Tribunale ha rigettato la richiesta applicando la vecchia legge fallimentare. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che per le procedure avviate prima del 16 luglio 2006 si applica la vecchia disciplina. Secondo questa normativa, il deposito in banca delle somme destinate ai creditori irreperibili ha efficacia liberatoria immediata. Di conseguenza, queste somme escono definitivamente dal patrimonio della procedura e non possono essere ridistribuite tra gli altri creditori rimasti insoddisfatti tramite un riparto supplementare.
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Creditori irreperibili: no al riparto ai creditori insoddisfatti
Una società creditrice ha chiesto l'assegnazione delle somme accantonate per i creditori irreperibili all'interno di una procedura di amministrazione straordinaria iniziata nel 1994. Il Tribunale ha rigettato la richiesta applicando la vecchia legge fallimentare. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per le procedure avviate prima della riforma del 2006 si applica la vecchia disciplina. Secondo questa normativa, il deposito delle somme destinate ai creditori irreperibili ha un effetto liberatorio immediato. Questo significa che il denaro esce definitivamente dal patrimonio del fallimento e non può essere ridistribuito tra gli altri creditori rimasti insoddisfatti. La Corte ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla società.
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Ripartizione somme creditori irreperibili: negato il vecchio rito
Una società creditrice ha chiesto l'assegnazione delle somme accantonate per i creditori non rintracciabili in una vecchia procedura di amministrazione straordinaria avviata prima del 2006. Il Tribunale ha rigettato la richiesta applicando la vecchia legge fallimentare. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. I giudici hanno stabilito che per le procedure concorsuali nate prima della riforma del 2006 si applica la vecchia disciplina. Secondo questa regola, il deposito in banca delle somme destinate ai soggetti non rintracciabili ha un effetto liberatorio immediato. Questo significa che il denaro esce definitivamente dal patrimonio della procedura e non è più disponibile. Di conseguenza, non è ammessa la ripartizione somme creditori irreperibili in favore degli altri creditori rimasti insoddisfatti, escludendo qualsiasi riparto supplementare di tali importi.
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Ripartizione somme creditori irreperibili: stop ai vecchi casi
Un creditore di una grande società in amministrazione straordinaria ha chiesto l'assegnazione delle somme accantonate per i creditori irreperibili, invocando le nuove norme introdotte dalla riforma del 2006. Il Tribunale ha rigettato la richiesta applicando la vecchia legge fallimentare. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che per le procedure aperte prima della riforma si applica la vecchia disciplina, la quale esclude la ripartizione somme creditori irreperibili tra gli altri creditori. Il deposito di tali somme presso la banca ha infatti un effetto liberatorio immediato, facendo uscire definitivamente il denaro dal patrimonio della procedura concorsuale.
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Rendiconto del curatore: limiti ai compensi e acconti
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della mancata approvazione del rendiconto del curatore qualora gli acconti percepiti durante la procedura superino i massimi tariffari previsti dalla legge. La decisione sottolinea che il fallito conserva un interesse concreto a impugnare il conto, poiché eventuali irregolarità nella gestione delle spese e dei compensi possono pregiudicare il suo diritto all'esdebitazione. Nel caso di specie, la curatela non aveva rispettato i criteri di proporzionalità nella ripartizione dei compensi tra curatori succedutisi nel tempo.
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Credito simulato: condanna per frode fallimentare
La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale di un gruppo organizzato dedito alla creazione di un **credito simulato** per sottrarre somme dalle procedure fallimentari. Il sistema, basato sul monitoraggio di creditori irreperibili e sulla falsificazione di atti di cessione, mirava a indurre in errore i giudici delegati per ottenere lo svincolo di ingenti somme accantonate. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ribadendo che il reato di cui all'art. 232 l. fall. tutela la veridicità dei crediti e la corretta gestione del fallimento, indipendentemente dalla legittimità del credito originario se la cessione è fraudolenta.
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Creditori irreperibili: a chi vanno le somme?
La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della richiesta di alcuni creditori di ottenere la distribuzione supplementare delle somme accantonate per i creditori irreperibili. Nelle procedure fallimentari aperte prima della riforma del 2006, il deposito delle somme presso un istituto di credito ha efficacia liberatoria. Questo significa che i fondi escono definitivamente dalla massa attiva fallimentare. Trascorsi cinque anni senza che i legittimi destinatari abbiano reclamato le somme, queste devono essere devolute allo Stato e non possono essere ripartite tra gli altri creditori rimasti insoddisfatti.
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Ricorso straordinario per cassazione: guida ai termini
Una società ha impugnato il diniego del Tribunale relativo all'assegnazione di somme accantonate per creditori irreperibili in una procedura di amministrazione straordinaria. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso straordinario per cassazione inammissibile per tardività. La decisione chiarisce che il termine di sessanta giorni decorre dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria e che non si applica la sospensione feriale dei termini. Inoltre, secondo la disciplina previgente, il deposito delle somme per i creditori irreperibili ha efficacia liberatoria immediata, impedendo la successiva redistribuzione dei fondi tra gli altri creditori rimasti insoddisfatti.
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Ripartizione somme irreperibili: la guida completa
La Corte di Cassazione ha chiarito che la riforma del 2006 relativa alla ripartizione somme irreperibili non ha efficacia retroattiva. In una procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta nel 1993, un creditore ha richiesto l'assegnazione dei fondi accantonati per soggetti non rintracciati. La Suprema Corte ha stabilito che, per le procedure vecchie, il deposito delle somme presso un istituto di credito ha valore di pagamento definitivo e i fondi non possono essere redistribuiti tra gli altri creditori.
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Estratto di ruolo: sufficiente per il passivo fallimentare
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33070/2025, ha stabilito che per l'ammissione di un credito fiscale al passivo di una liquidazione giudiziale è sufficiente la produzione del solo estratto di ruolo. La mancata notifica della cartella di pagamento non impedisce l'ammissione della domanda. In caso di contestazione da parte del curatore, il credito deve essere ammesso con riserva, demandando la risoluzione della controversia al giudice tributario. Viene così ribaltata la decisione del Tribunale di Nola, che aveva erroneamente ritenuto necessaria la prova della notifica per tutelare il diritto di difesa del curatore.
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Estratto di ruolo: basta per l’insinuazione al passivo?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribadito un principio fondamentale in materia di procedure concorsuali e crediti tributari. Ha confermato che, ai fini dell'insinuazione allo stato passivo di una liquidazione giudiziale, l'Agente della riscossione può limitarsi a depositare l'estratto di ruolo, senza dover provare la preventiva notifica della cartella di pagamento. In caso di contestazione da parte del curatore, il credito viene ammesso con riserva, e la controversia sulla sua fondatezza deve essere risolta dinanzi al giudice tributario. La Corte ha tuttavia cassato la decisione del tribunale per omessa pronuncia sulle eccezioni di prescrizione sollevate dalla curatela.
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Credito di regresso fideiussore: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha chiarito che il credito di regresso del fideiussore sorge solo con l'integrale pagamento del debito principale. Di conseguenza, il fideiussore non può chiedere l'ammissione al passivo del debitore fallito con riserva prima di aver effettuato tale pagamento, poiché il suo credito non è ancora giuridicamente esistente. La sentenza analizza l'evoluzione giurisprudenziale sul tema, consolidando l'orientamento secondo cui il pagamento è un elemento costitutivo del diritto di regresso e non una mera condizione di esigibilità.
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Crediti irreperibili: le somme non si ridistribuiscono
La Corte di Cassazione ha stabilito che nelle procedure di amministrazione straordinaria iniziate prima della riforma del 2006, le somme accantonate per i crediti irreperibili non possono essere redistribuite agli altri creditori. La vecchia normativa prevedeva un "effetto liberatorio" del deposito di tali somme, che quindi fuoriuscivano definitivamente dal patrimonio della procedura, impedendo ogni successiva ripartizione. La richiesta di una società controllante, che aveva agito anche come garante, di ottenere tali fondi è stata pertanto respinta.
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Ricorso inammissibile: la decisione del Tribunale
Una società finanziaria ha impugnato in Cassazione il decreto di un Tribunale che rigettava il suo reclamo contro un piano di riparto in un concordato preventivo. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che tali provvedimenti, emessi in fase di esecuzione del concordato, non hanno carattere decisorio e definitivo, ma sono atti di mera vigilanza. Le controversie sull'esecuzione del piano vanno risolte con un ordinario giudizio civile, non con un ricorso straordinario.
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