Una banca, per bloccare un pignoramento, versa una somma in Tribunale. Successivamente, la procedura esecutiva si estingue ma l'istituto di credito non richiede la restituzione del denaro. Trascorsi cinque anni, la somma viene automaticamente trasferita al Fondo unico giustizia, come previsto dalla legge. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della banca, stabilendo che il mancato reclamo entro il termine quinquennale comporta la perdita definitiva del denaro. La devoluzione al fondo è automatica e non dipende da eventuali comunicazioni o da chi abbia formalmente dichiarato l'estinzione del procedimento.
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