L'Agenzia delle Entrate ha impugnato l'omologazione del concordato in continuità di un'azienda, approvato dal Tribunale nonostante il voto contrario del fisco. I giudici di merito avevano applicato il cosiddetto cram-down fiscale per superare il dissenso dell'erario, ritenendo la proposta conveniente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che, nella disciplina previgente alla riforma del 2024, il cram-down fiscale non era applicabile al concordato in continuità, ma solo a quello liquidatorio. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello.
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