La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34837/2024, ha rigettato il ricorso di una società in liquidazione contro la propria dichiarazione di fallimento. La Corte ha stabilito che, per rispettare i termini di legge, l'accordo di ristrutturazione dei debiti non deve essere solo depositato, ma anche iscritto nel Registro delle Imprese. Questa formalità è essenziale per garantire la pubblicità dell'atto e tutelare i creditori. Inoltre, sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per il cosiddetto 'cram down fiscale', poiché la proposta all'amministrazione finanziaria era tardiva e non ne era stata provata la convenienza rispetto alla liquidazione.
Continua »