Una società in liquidazione proponeva un concordato preventivo, approvato dai creditori ma opposto da una banca. Il Tribunale omologava il concordato rigettando l'opposizione, ma la Corte d'Appello accoglieva il reclamo della banca, revocando l'omologazione. La società ricorreva in Cassazione. Nelle more del giudizio, la banca cedeva il credito a un'altra società, la quale raggiungeva un accordo transattivo con la debitrice, accettando il piano concordatario. Le parti chiedevano quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La Suprema Corte ha accolto la richiesta, dichiarando la cessazione della materia del contendere per via dell'accordo transattivo. Questo ha travolto la decisione d'appello contraria e ha reso definitivo il decreto di omologazione originario del Tribunale, poiché la rinuncia all'opposizione ha rimosso ex post ogni ostacolo al concordato.
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