Una società holding impugna la revoca della sua omologazione concordato preventivo. La Corte d'Appello aveva riscontrato un'operazione sospetta, in cui gli attivi erano stati trasferiti a un'entità correlata che poi forniva i fondi per il concordato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, poiché le censure della società miravano a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, anziché contestare la ratio decidendi della sentenza sulla non fattibilità del piano.
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