L'Ente Previdenziale richiedeva a una Libera Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2009. I giudici di merito accertavano la prescrizione quinquennale del credito, poiché l'Ente aveva inviato il sollecito di pagamento oltre il termine di legge. L'Ente decideva di impugnare la decisione sfavorevole davanti ai Supremi Giudici. Tuttavia, la Professionista eccepiva la notifica tardiva dell'impugnazione rispetto al termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della sentenza d'appello. La Corte di Cassazione ha confermato il vizio formale e ha dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione tardivo. Di conseguenza, l'Ente ha perso la causa, non potrà più pretendere le somme contestate ed è stato condannato alla refusione delle spese di lite.
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