La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11955/2025, chiarisce un punto cruciale sulla tassazione earn-out. In caso di cessione di partecipazioni con prezzo variabile legato a risultati futuri, l'aliquota fiscale applicabile è quella in vigore al momento della stipula del contratto di cessione, non quella vigente al momento del successivo incasso. La Corte distingue tra il momento di realizzo della plusvalenza, che fissa il regime fiscale, e il momento dell'incasso, che determina solo il periodo d'imposta per la dichiarazione, confermando la tesi dei contribuenti.
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