Una società di trasporti, dopo aver perso in primo e secondo grado una causa di lavoro contro i propri dipendenti, ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, a seguito di una proposta di definizione che ne evidenziava l'infondatezza, la società ha optato per la rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, prendendo atto della rinuncia, ha dichiarato estinto il processo e, applicando il principio di soccombenza virtuale, ha condannato la società ricorrente al pagamento di tutte le spese legali sostenute dai lavoratori.
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