Una società immobiliare aveva ottenuto in appello il rigetto della domanda di indennizzo avanzata da due imprese edili a seguito del recesso da un contratto d'appalto. La società cessionaria del credito ha proposto ricorso in Cassazione ma, prima dell'udienza, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. A seguito della formale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, chiarendo che in questi casi non si applica il raddoppio del contributo unificato, essendo una misura sanzionatoria di stretta interpretazione.
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