Un'azienda affittuaria e una concedente stipulano un accordo per l'affitto di un'azienda commerciale, inserendo una clausola che riserva ogni controversia al Tribunale di Milano. L'accordo prevede anche l'acquisto di merci in magazzino. Sorge una lite sul pagamento di tali merci e la concedente ottiene un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Bergamo. L'affittuaria si oppone rivendicando la competenza di Milano. Il Tribunale di Bergamo si dichiara competente applicando il rito speciale delle locazioni. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'affittuaria, qualificando l'accordo come un contratto a causa mista (affitto e vendita). Poiché la lite riguarda la vendita delle merci, attività autonoma dall'affitto, la clausola di competenza esclusiva per Milano è pienamente valida. Vince l'affittuaria.
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