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Contratto A Causa Mista

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Contratto di lavoro che unisce lo scambio tra prestazione e retribuzione all'obbligo di formazione professionale a carico del datore.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Contratto di apprendistato nullo per mansioni già note
La controversia nasce dall'opposizione di un'azienda commerciale contro un'ordinanza-ingiunzione dell'Ispettorato del Lavoro. L'autorità ha contestato l'illegittimità di un contratto di apprendistato stipulato con una commessa che aveva già lavorato per sei mesi nella stessa mansione. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito, rigettando il ricorso dell'impresa. L'elemento cardine del contratto di apprendistato resta l'effettiva formazione professionale. Svolgere mansioni meramente esecutive e routinarie, peraltro già apprese in un precedente rapporto a termine, priva il contratto della propria causa formativa. Il parere favorevole dell'Ente bilaterale attesta la sola regolarità formale e non sana la carenza formativa sostanziale. L'azienda perde il ricorso e subisce le sanzioni.
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Scatti di anzianità e apprendistato: il CCNL cede alla legge
La controversia nasce dalla richiesta di due lavoratori nei confronti della società datrice di lavoro operante nel settore dei trasporti ferroviari. L'azienda negava il riconoscimento del periodo svolto con contratto di tirocinio formativo ai fini della progressione economica. Il contratto collettivo nazionale e i successivi accordi aziendali escludevano infatti espressamente il periodo di formazione dal computo utile per gli aumenti retributivi periodici. I giudici di merito hanno dichiarato la nullità delle clausole contrattuali collettive per contrasto con la legge statale e hanno condannato la società a pagare le somme arretrate. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda. Il tema centrale riguarda il rapporto tra scatti di anzianità e apprendistato, confermando che il periodo formativo deve essere integralmente conteggiato nell'anzianità di servizio quando il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
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Anzianità di servizio e apprendistato: CCNL nullo se la nega
Una lavoratrice ha citato in giudizio l'azienda di trasporti per ottenere il riconoscimento del periodo di formazione iniziale ai fini economici. I contratti collettivi escludevano tale periodo dal calcolo degli aumenti periodici di stipendio. I giudici di merito hanno dichiarato nulle tali clausole contrattuali. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la contrattazione collettiva avesse la delega per regolare il trattamento retributivo. La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'azienda. La legge impone il principio inderogabile secondo cui l'anzianità di servizio e apprendistato formano un percorso unico e continuo quando il rapporto prosegue a tempo indeterminato. Il contratto collettivo non può azzerare l'esperienza pregressa né negare gli scatti retributivi maturati durante il tirocinio.
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Anzianità di servizio apprendistato: nulli i tagli dei contratti
Alcuni lavoratori hanno agito in giudizio contro la propria azienda datrice di lavoro per ottenere il pieno riconoscimento economico dell'attività svolta durante il periodo formativo. L'azienda applicava accordi collettivi che riducevano il calcolo di tali mesi ai fini degli scatti stipendiali. La Corte di Cassazione ha confermato la nullità delle clausole contrattuali collettive che escludevano o limitavano il computo del periodo formativo. La legge considera obbligatorio il calcolo integrale di tale fase lavorativa in caso di continuazione del rapporto a tempo indeterminato. Il datore di lavoro deve quindi riconoscere l'intera anzianità di servizio apprendistato e pagare tutte le differenze retributive maturate dai dipendenti fin dal momento dell'assunzione iniziale.
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Contratto a causa mista: la scelta del foro prevale sul rito
Un'azienda affittuaria e una concedente stipulano un accordo per l'affitto di un'azienda commerciale, inserendo una clausola che riserva ogni controversia al Tribunale di Milano. L'accordo prevede anche l'acquisto di merci in magazzino. Sorge una lite sul pagamento di tali merci e la concedente ottiene un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Bergamo. L'affittuaria si oppone rivendicando la competenza di Milano. Il Tribunale di Bergamo si dichiara competente applicando il rito speciale delle locazioni. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'affittuaria, qualificando l'accordo come un contratto a causa mista (affitto e vendita). Poiché la lite riguarda la vendita delle merci, attività autonoma dall'affitto, la clausola di competenza esclusiva per Milano è pienamente valida. Vince l'affittuaria.
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