La Proprietaria ha avviato una causa davanti al Tribunale per ottenere il rilascio di un immobile detenuto senza titolo dall'Occupante. Tuttavia, tra le stesse parti pendeva già un giudizio d'appello avente a oggetto la medesima richiesta di restituzione del bene. Il Tribunale ha dichiarato la litispendenza per rilascio immobile, cancellando la seconda causa dal ruolo. La Proprietaria ha impugnato tale provvedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che le due azioni avessero natura giuridica differente, distinguendo tra azione personale di restituzione e azione reale di rivendicazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Proprietaria. I giudici hanno confermato che l'identità dell'immobile, delle parti e del presupposto giuridico giustifica pienamente la litispendenza, condannando la ricorrente al versamento del doppio contributo unificato.
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