Un'assicurata si oppone a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona, eccependo l'incompetenza territoriale. La polizza fideiussoria originaria, stipulata con una società poi fusa per incorporazione in un'altra compagnia, conteneva una clausola di deroga alla competenza territoriale a favore della sede del garante. La ricorrente sosteneva che la competenza spettasse a Roma, sede della società originaria, ritenendo il credito cristallizzato. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, stabilendo che la fusione per incorporazione estingue la vecchia società. Di conseguenza, per individuare il giudice competente in base alla clausola contrattuale, occorre fare riferimento alla sede della società incorporante al momento della proposizione della domanda giudiziale, ossia Verona.
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