Un'associazione sportiva dilettantistica si è vista revocare le agevolazioni fiscali perché l'Agenzia delle Entrate la riteneva un'impresa commerciale mascherata. L'associazione ha contestato l'avviso di accertamento, lamentando la violazione del suo diritto al contraddittorio preventivo tributario. La Corte di Cassazione ha stabilito una distinzione cruciale: per i tributi non armonizzati (IRES e IRAP), in caso di accertamento 'a tavolino', il contraddittorio non era dovuto. Per l'IVA, tributo armonizzato a livello UE, il contraddittorio è invece un obbligo generalizzato. Di conseguenza, l'accertamento sull'IVA è stato annullato, a condizione che l'associazione superi la 'prova di resistenza' dimostrando l'utilità del confronto mancato.
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